STATUTO ASSOCIAZIONE IN BECCO ALLA CICOGNA
Titolo I Costituzione, Finalità e durata
Art. 1 Denominazione, sede e durata
È costituita un’Associazione di Promozione Sociale denominata “In Becco alla Cicogna APS”. La sede legale dell’Associazione è in Torino. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti sia temporanei per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative; o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale), a seguito dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.La durata dell’Associazione non è predeterminata può essere sciolta con Delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza, come previsto all’art.30.
Art.2 Finalità
L’Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall’art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l’attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
L’Associazione svolge le proprie attività con finalità di utilità sociale nei confronti dei propri associati e di terzi, senza alcuno scopo di lucro (come sopra) e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. È apartitica, apolitica ed è costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile. Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di cooperazione e partnership, pari opportunità e inclusione. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all’art.5 del presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi. L’Associazione non è una formazione o un’associazione politica, né un’associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.
Titolo II Attività
Art. 3 Le attività dell’Associazione
L’Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli art.5, 6, 7 e 8 del presente statuto:
– Attività di interesse generale;
– Attività complementari e attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale di interesse generale
– Attività di raccolta fondi
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall’art.5 del dlgs1 17/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, l’Associazione promuove attività nel settore dell’assistenza sanitaria e psico-socio-sanitaria al fine di difendere e sostenere, come riconosciuto dall’OMS e dagli Organismi Mondiali sui diritti Umani, il diritto di accedere alla preservazione della fertilità femminile e maschile e alla ricerca di una gravidanza attraverso la procreazione medicalmente assistita (successivamente indicata come PMA) e/o altre tecniche mediche innovative, nel rispetto della normativa vigente. L’Associazione si propone di favorire interventi bio-psico-sociali e di auto-mutuo aiuto per superare situazioni di disagio esistenziale o relazionale dalla ricerca di una gravidanza ai vari momenti della PMA. L’Associazione vuole favorire l’incremento dell’interesse verso le tematiche inerenti la fertilità e la ricerca di genitorialità attraverso attività di divulgazione e formazione:
- Realizzare un servizio di assistenza per la prevenzione, diagnosi e cura dell’infertilità, avvalendosi della collaborazione di operatori sanitari e non sanitari altamente qualificati: collaborazione con medici, professionisti, eventuali lavoratori e volontari che aderiscano ai principi dell’Associazione, che si riserva di recedere dalle collaborazioni stesse qualora emergano fatti o eventi che ne facciano venir meno il detto requisito essenziale o che pongano in essere comportamenti che ledano l’immagine dell’associazione.
- Promuovere e incoraggiare la ricerca medico-scientifica in materia di infertilità, malattie genetiche e problematiche inerenti alla riproduzione umana.
- Sensibilizzare la diffusione della conoscenza dell’importanza della preservazione della fertilità e delle tecniche di PMA e di tutte le possibilità relative alla genitorialità, nel rispetto della normativa vigente
- Attuare interventi di sostegno psicologico e di psicoterapia, di counseling decisionale e di sostegno alle coppie e ai singoli, avvalendosi dell’attività delle socie e dei soci titolati in tali discipline e in collaborazione con Centri pubblici e privati che operano nel settore dell’infertilità attraverso incontri, tavole rotonde, gruppi di ascolto e di mutuo-aiuto, cerchi di condivisione, seminari e convegni.
- Operare interventi di sostegno pratico e decisionale alle coppie e singoli infertili, esemplificativamente ma non limitatamente al supporto nella scelta della struttura a cui rivolgersi, all’indicazione di dove poter svolgere gli esami prescritti dagli specialisti, dove reperire i farmaci prescritti, fino al sostegno per l’eventuale organizzazione degli spostamenti verso la clinica scelta, se in altra regione o all’estero.
- Operare interventi di sostegno linguistico alle coppie e singoli infertili, avvalendosi dell’attività delle socie e dei soci titolati in tali discipline, esemplificativamente ma non limitatamente ad attività di interpretariato per i contratti con eventuali cliniche estere e di traduzione di documentazione, contratti e documenti fiscali.
- L’Associazione potrà stipulare convenzioni con professionisti sanitari e non (tra cui Medici, Studi Legali, Associazioni ed Enti), cliniche, laboratori e quant’altro di interesse alle tematiche associative a favore dei propri associati, per avere sconti e trattamenti dedicati.
- Effettuare interventi di informazione e formazione presso gli Istituti Scolastici sui temi della fertilità, della sua preservazione, della riproduzione umana e dell’infertilità di coppia, favorendo la conoscenza delle diverse figure professionali legate alla prevenzione e alla cura del benessere sessuale e riproduttivo in collaborazione con enti scolastici e professionisti del settore.
- Promuovere e sviluppare direttamente la realizzazione e/o edizione di siti internet, blog, app, libri, testi, dispense, notiziari, pubblicazioni e sussidi anche audiovisivi di ogni genere oltre che sviluppare attività di formazione, studio, ricerca in questo settore e/o in altri analoghi o affini e creare un archivio e una biblioteca associativi;
- Organizzare momenti di incontro come conferenze, seminari, corsi, convegni, workshop, momenti formativi, laboratori, tavole rotonde, manifestazioni, rassegne, festival, mostre ed ogni altra forma di manifestazione legata alle attività dell’Associazione, pubblicare materiale informativo e attuare ogni altra iniziativa per informare sulle nuove acquisizioni e su nuove prospettive di ricerca, nonché per determinare collegamenti tra l’associazione e le istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali più avanzate nel campo della ricerca medico-scientifica. A tale scopo potrà ingaggiare, assumere e/o scritturare conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- Stimolare la diffusione dell’Associazione, nel rispetto dei suoi principi, su scala nazionale e internazionale, attraverso contatti con scuole, università, organismi, associazioni scientifiche, enti nazionali ed internazionali e cliniche di ricerca con analoghe finalità;
- Assicurare ogni ausilio ed assistenza tecnica a tutte le iniziative culturali, anche a livello strutturale promosse da Enti sia pubblici che privati;
- Organizzare raccolte fondi da devolvere in beneficenza o ai fini dell’organizzazione di ulteriori eventi legati agli scopi associativi o all’acquisto di beni utilizzati per le attività associative e manifestazioni dedicate ai propri associati e non, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, e di attività di natura commerciale (tra cui vendita di oggetti e mercatini) con obiettivi di autofinanziamento e raccolta fondi;
- Incentivare stili di vita nel rispetto della fertilità.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività compatibile con le finalità sociali e affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, s’indicano:
- a) adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti e organismi, che siano in linea con i principi dell’associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati;
- b) la stipulazione di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l’attività dei propri associati e aderenti;
- c) atti e operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative;
- d) atti di gestione di particolari servizi e iniziative;
- e) atti e operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e a diffondere i principi associativi;
- f) atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative.
Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l’associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art.4 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale di interesse generale
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione:
– può effettuare, in modo strettamente complementare all’attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall’art.148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall’art.85 del dlgs1 17/2017;
– può inoltre effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall’art. 70 del dlgs1 17/2017.
– può anche esercitare e organizzare, a norma dell’art.6 del dlgs 117/2017 e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L’individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell’associazione.
Art. 5 Attività di raccolta fondi
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
Art. 6 Gestione delle attività organizzate
Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l’Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Art. 7 Apporto dei volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, anche con i criteri di cui all’art.17 c.4 del dlgs117/2017 e successive modificazioni. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L’associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per la gestione delle attività organizzate l’Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall’art.36 del dlgs117/2017 e successive modificazioni.
TITOLO III Funzionamento
Art. 8 Esercizio Sociale
L’esercizio sociale dell’APS si svolge dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art.6 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. II bilancio sociale deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’art. 14 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.
Art. 9 Informativa sociale
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell’associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.
Art.10 Patrimonio, risorse economiche e bilancio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art.2 del presente statuto.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all’art.28 del presente statuto.
Art.11 Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali
Art.12 Libri sociali
L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
– nel caso sia istituito l’organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
– il registro dei volontari di cui all’art.9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.
Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art.13 Revisione legale dei Conti
Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l’organo di controllo di cui all’art.24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
TITOLO IV: I Soci
Art.14 Adesione all’Associazione
Il numero degli Associati dell’APS è illimitato. Possono far parte dell’APS le persone (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione e sottoscrivono il codice etico. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’associazione e provvedono al pagamento della quota associativa annuale. Nel caso in cui ci siano dei soci minorenni, questi potranno esercitare il loro diritto di voto tramite chi esercita la loro potestà genitoriale.L’adesione alla APS è annuale, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art.19. L’ammissione di un nuovo Associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno della richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’APS. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda. Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Per quanto riguarda l’adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico. L’esercizio dell’elettorato attivo e passivo sarà esercitato dal Rappresentante legale o suo delegato dell’ente aderente ed al pari delle persone fisiche avrà diritto ad un voto. Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessata entro trenta giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all’assemblea degli Associati. Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione alle interessate e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici. All’atto della conferma dell’iscrizione nel libro soci, il richiedente acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile. I soci devono corrispondere, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale che non è restituibile, neanche in caso di morte o dimissioni. L’adesione all’APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
Art. 15 Diritti dei soci
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’APS e alla sua attività̀. I soci hanno diritto:
- a) a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell’associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.
È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all’Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.
Art.16 Doveri dei soci
I soci sono tenuti:
- a) a sostenere le finalità dell’Associazione;
- b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall’Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organi statutari dell’Associazione
Art. 17 Perdita della qualifica di associato
I soci perdono la qualifica di associato:
- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell’Associazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell’Associazione;
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell’Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all’assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.
Titolo V Organi dell’Associazione
Art. 18 Organi Sociali
Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
Art. 19 L’Assemblea Sociale
È il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. È convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese noto con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
In via ordinaria si riunisce una volta l’anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Quale Assemblea ordinaria:
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell’esercizio sociale precedente, ai sensi dell’art.7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.
- Sia in via ordinaria che straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.
In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un’altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l’art.2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.
Art. 20 Il Consiglio Direttivo
È eletto dall’Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti e un Segretario. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l’ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell’associazione, nonché la sospensione, l’espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;
Il Presidente, o gli altri consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente.
Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni sei mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. È considerato presente il socio che partecipi al Consiglio Direttivo tramite collegamento audiovisivo in tempo reale. Delibera sulle questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’art.2475-ter del cc.
Art. 21 Il Presidente
È eletto dall’Assemblea Sociale tra i soci/e dell’Associazione che abbiano maturato un’anzianità e continuità di iscrizione all’Associazione di almeno 5 anni. Dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. In caso di urgenza e/o impedimenti, esercita i poteri di straordinaria e ordinaria amministrazione quali deliberare tutti gli atti necessari per il funzionamento dell’Associazione salvo rendicontazione al Consiglio Direttivo.
Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.
Art. 22 Sezioni Distaccate.
In accordo con il Consiglio Direttivo possono essere costituite Sezioni Distaccate dell’Associazione in modo da agevolare i contatti fra i soci e rendere quindi maggiormente realizzabili i fini dell’Associazione stessa.
Ciascuna Sezione Distaccata è dotata della più ampia autonomia nei limiti dei fini dell’Associazione e potrà assumere, nel suo ambito, le iniziative che riterrà più idonee per il perseguimento degli stessi, non mancando di comunicarne intenzione e modalità operative alla Sede Centrale.
In relazione all’adesione all’Associazione le Sezioni Distaccate trasmettono alla Sede Centrale le iscrizioni, i rinnovi e le somme riscosse.
Alle iniziative assunte da ciascuna Sezione Distaccata potranno, a loro richiesta, partecipare anche i soci non facenti parte della Sezione su di un piano di perfetta parità fra tutti i soci. A tal uopo le iniziative stesse saranno tempestivamente comunicate alla Sede Centrale.
Le Sezioni Distaccate non hanno autonomia finanziaria. Ciascuna Sezione farà fronte alle proprie esigenze finanziarie attingendo ad una quota parte delle quote associative dei soci aderenti alla Sezione stessa che sarà ad essa devoluta dalla Sede Centrale.
Art. 23 Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, scelti fra i soci maggiorenni con specifiche competenze nell’ambito della comunicazione e della gestione dei conflitti nei gruppi di lavoro, ed ha il compito di dirimere tutte le questioni ed i conflitti insorti nell’ambito ed a motivo dell’Associazione. È convocato dal Presidente quando questi ne riscontri la necessità. La convocazione del Collegio dei Probiviri può inoltre essere richiesta da un numero di soci non inferiore a dieci mediante istanza motivata formulata per iscritto. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza assoluta. Qualora venga a mancare un componente del Collegio dei Probiviri questi verrà sostituito dal primo dei non eletti o, se non disponibile, verrà eletto alla prossima assemblea. Per ogni riunione dovrà redigersi apposito processo verbale. Il suo giudizio è inappellabile se la questione non è regolata da norme superiori al presente Statuto. L’eventuale appello potrà essere esercitato ricorrendo alla magistratura ordinaria.
Art. 24 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore
L’Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del dlgs117/2017 e successive modifiche, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’art.48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’art.83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.
Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art.101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.
Art. 25 Convenzioni
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
Art. 26 Personale retribuito
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
Art. 27 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 28 Responsabilità dell’associazione
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Art. 29 Assicurazione dell’associazione
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’associazione stessa.
Art. 30 Scioglimento dell’Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.
Art. 31 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal dlgs 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Norma transitoria.
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.
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